concorsi e operazioni a premio
D.P.R. 26.10.2001, n. 430,
Regolamento di revisione organica
art.
1, D.P.R. 26.10.2001, n. 430
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni
specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel
territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o
marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi,
aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle
condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
2. Per le
obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno
durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di
inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a
premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all’individuazione dei
vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio
sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla
conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se
il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei
mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante
lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento
dell’obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono
essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i
rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori
dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni
a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche
necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta
maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attività relative allo svolgimento delle
manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione
delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori
del detto territorio.
art. 7, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, Cauzione
1. Al fine
di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che
intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione…
4. Il
Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione
qualora:
a) in caso
di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui
all’articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso
di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata dai
partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.
art. 9, D.P.R. 26.10.2001, n.
430, Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei
concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata, con
relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o
del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente
per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per
l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o
il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In
caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non
vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta
operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del
concorso.
3. Il
notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta
l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a
rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai
vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n.460.
4. Il
notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo
schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso
allo stesso Ministero.
art. 10, D.P.R. 26.10.2001, n.
430, Adempimenti dei promotori
3. I
soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito
regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la
sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici
mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso
di eventuali modifiche al regolamento.
c.m. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, Ministero delle Attività Produttive
Il nuovo assetto normativo sulle
manifestazioni a premio opera una rilevante semplificazione:
·
sancisce l’abolizione del sistema autorizzatorio e la conseguente introduzione
(peraltro, solo per i concorsi) dell’obbligo della comunicazione;
·
attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero delle
attività produttive;
·
individua il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio, o
suo delegato (c.d. funzionario camerale), quale garante della regolarità della
procedura dell’assegnazione dei premi;
·
estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere
le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali e consente
alle imprese promotrici residenti in Italia di delegare tutti gli adempimenti
ad agenzie di promozione o a soggetti con specifiche competenze nella materia;
·
offre la possibilità, finora esclusa, a più imprese in associazione tra loro di
promuovere operazioni a premio che prevedono la raccolta di prove d’ acquisto
da parte di consumatori;
·
amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a cinque anni;
·
consente, difformemente dalla normativa previgente, che anche i beni immobili
possano formare oggetto di premio;
·
dispone la devoluzione alle Onlus (non più agli organi di protezione sociale
dei Comuni) dei premi non richiesti o non assegnati.