concorsi e operazioni a premio


 

D.P.R. 26.10.2001, n. 430, Regolamento di revisione organica

 

 

art. 1, D.P.R. 26.10.2001, n. 430

 

1.  I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

 

2.      Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

 

3.  I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all’individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell’obbligazione.

 

4.  I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

 

5.  La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

 

6.  Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

 

 

art. 7, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, Cauzione

 

1. Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione…

 

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione qualora:

a)      in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all’articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b)      in caso di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

 

 

art. 9, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio

 

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

 

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.

 

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

 

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai  commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

 

 

art. 10, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, Adempimenti dei promotori

 

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

 

 


 

c.m. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, Ministero delle Attività Produttive

 

 

Il nuovo assetto normativo sulle manifestazioni a premio opera una rilevante semplificazione:

· sancisce l’abolizione del sistema autorizzatorio e la conseguente introduzione (peraltro, solo per i concorsi) dell’obbligo della comunicazione;

· attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero delle attività produttive;

· individua il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio, o suo delegato (c.d. funzionario camerale), quale garante della regolarità della procedura dell’assegnazione dei premi;

· estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali e consente alle imprese promotrici residenti in Italia di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione o a soggetti con specifiche competenze nella materia;

· offre la possibilità, finora esclusa, a più imprese in associazione tra loro di promuovere operazioni a premio che prevedono la raccolta di prove d’ acquisto da parte di consumatori;

· amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a cinque anni;

· consente, difformemente dalla normativa previgente, che anche i beni immobili possano formare oggetto di premio;

· dispone la devoluzione alle Onlus (non più agli organi di protezione sociale dei Comuni) dei premi non richiesti o non assegnati.